(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 7 marzo 2017) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 172 del 14 febbraio 2017 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Nel testo italiano del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, le parole «impianto di riscaldamento» e «impianti di riscaldamento» sono sostituite rispettivamente dalle parole «impianto termico» e «impianti termici». 2. Nel titolo e nel testo tedesco del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, le parole «Heizanlage» e «Heizanlagen» sono sostituite rispettivamente dalle parole «Heizungsanlage» e «Heizungsanlagen».