(Pubblicato nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 7 marzo 2017) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  172  del  14
febbraio 2017 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nel testo italiano  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, le  parole
«impianto  di  riscaldamento»  e  «impianti  di  riscaldamento»  sono
sostituite  rispettivamente  dalle  parole   «impianto   termico»   e
«impianti termici». 
  2. Nel titolo e nel testo tedesco del decreto del Presidente  della
Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche,  le
parole «Heizanlage» e «Heizanlagen» sono  sostituite  rispettivamente
dalle parole «Heizungsanlage» e «Heizungsanlagen».